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zenlandnonantolassd@gmail.com
Via Nicolò Copernico, 75, 41015 Nonantola MO
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MOVIMENTO - ENERGIA - BENESSERE

329 131 8981
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Statuto


“Società Sportiva Dilettantistica a r. l. Zen land Nonantola SSD "
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TITOLO I
DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA
Articolo 1) DENOMINAZIONE SOCIALE
1.1. È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal libro V, cod. civ. e dall’articolo 6, D.Lgs. 36/2021, la società a responsabilità limitata, denominata “Zen Land Nonantola società sportiva dilettantistica a r.l.”, in acronimo “Zen Land Nonantola SSD” (d’ora in poi “società”). La società richiederà il riconoscimento ai fini sportivi ex articolo 10, D.Lgs. 36/2021.
1.2. Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l’uso della locuzione “società sportiva dilettantistica”, anche in acronimo “SSD”.
Articolo 2) SEDE E DOMICILIO DEI SOCI
2.1. La sede legale della società è in Nonantola.
2.2. La variazione di tale indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dal consiglio di amministrazione, senza che questo costituisca modifica del presente statuto.
2.3. Potranno essere costituite sedi secondarie, succursali, o uffici sia amministrativi che di rappresentanza sia in Italia che all’estero.
2.5. La società sportiva dilettantistica trasmette, in via telematica, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, all’ente affiliante una dichiarazione riguardante l’aggiornamento dei dati ai sensi dell’articolo 6.3, D.Lgs. 39/2021, l’aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell’anno precedente.
2.6. Il domicilio dei soci per i rapporti con la società è quello risultante a tutti gli effetti dal registro delle imprese, dove sarà indicato l’indirizzo di posta elettronica. Spetta al singolo socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio e del proprio indirizzo di posta elettronica.
Articolo 3) OGGETTO SOCIALE
3.1. La società esercita in via stabile e principale l’organizzazione e la gestione di attività sportivo dilettantistica ai sensi dell’articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021 con particolare riferimento alla pratica di ginnastica, salute, benessere, fitness, danze accademiche (classica, moderna e contemporanea), urban dance (street, hip-hop, break), danze internazionali (caraibiche, argentine), acrobatica aerea e più in generale delle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3.2. In particolare, la società ha per oggetto:
- l’esercizio e l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica, la formazione, la preparazione e la gestione di attività sportive riconosciute, nel rispetto e nella accettazione delle norme del Coni, del Cip e delle federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva o disciplina sportiva associata alle quali intenderà affiliarsi;
- l’organizzazione diretta o indiretta della preparazione atletica;
- l’organizzazione di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive dilettantistiche praticate;
- la promozione e l’organizzazione di manifestazioni, gare, tornei e ogni altra attività agonistica in genere a essa collegata, rivolte sia ai giovani che agli adulti, con le finalità e con l’osservanza delle norme e delle direttive degli enti sportivi riconosciuti ai quali intenderà affiliarsi.
3.3. Inoltre, nei limiti previsti dall’articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e della normativa di attuazione, potrà svolgere in maniera secondaria e strumentale le seguenti ulteriori attività, strettamente connesse al fine istituzionale:
- gestione dell’impiantistica sportiva, ivi compresa la manutenzione delle infrastrutture, degli impianti e attrezzature, sia di proprietà, sia in concessione da enti pubblici oppure in locazione da enti privati, con la possibilità di concedere a terzi l’uso ovvero l’utilizzo, a qualsiasi titolo, anche parziale o temporaneo;
- gestione di servizi accessori agli impianti sportivi quali, a titolo esemplificativo, l’allestimento e la gestione di: bar, tavole fredde e/o calde, punti ristoro, ristoranti, pizzerie, buffet e simili collegati a impianti sportivi anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, ricevimenti, iniziative pubbliche e private in genere, spacci interni di abbigliamento e di accessori sportivi e di generi affini;
- la promozione dell’attività sportiva, culturale e ricreativa, e, in generale, dell’attività svolta dai partecipanti o dei tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l’espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo;
- l’organizzazione, il coordinamento e la gestione dei rapporti con gli enti pubblici o privati interessati alle attività di cui sopra, anche attraverso l’acquisizione di nuove concessioni per l’esercizio dell’attività sportiva e ricreativa.
3.4. Si applica l’eccezione al computo delle attività diverse per i proventi di cui all’articolo 9, comma 1-bis, D.Lgs. 36/2021.
3.5. Per il raggiungimento degli scopi sociali, la società potrà svolgere ogni attività, anche di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla costruzione, all’ampliamento, all’attrezzamento e al miglioramento di strutture sportive, ivi compresa l’acquisizione delle relative aree, nonché l’acquisto d’immobili da destinare ad attività sportive.
3.6. La società potrà altresì procedere all’affitto dell’azienda, di singoli stabilimenti o rami di essa sotto l’osservanza degli articoli 2561, 2562, 1615 e ss., cod. civ.
3.7. Sono inibite alla società le attività dalla legge riservate alle istituzioni bancarie, alle SIM, alle fiduciarie e alle finanziarie; è invece ammessa la raccolta di fondi con obbligo di rimborso presso i soci, nei limiti consentiti dalla normativa pro-tempore vigente, nonché l’emissione di titoli di debito, con deliberazione assembleare adottata col voto favorevole di almeno 2/3 degli aventi diritto al voto.
3.8. Al fine di svolgere l’attività sociale la società può assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni in altre imprese aventi scopi analoghi, complementari, affini o connessi al proprio; partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese; rilasciare fideiussioni e altre garanzie in genere reali e personali.
3.10. La società si conforma alle norme ed alle direttive Coni e Cip nonché agli statuti e ai regolamenti delle FSN, DSA e EPS a cui la società intende affiliarsi.
3.11. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme contenute negli statuti e nei regolamenti federali, nella parte relativa all’organizzazione e alla gestione delle società affiliate.
3.12. La società si impegna per conto di coloro che svolgono attività al suo interno al rispetto dei regolamenti e delle direttive stabilite dalla FSN, EPS, e DSA anche in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere di cui all’articolo 16, D.Lgs. 39/2021.
3.13. Condizione indispensabile per essere tesserato, iscritto o partecipante alla società è una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. La società si impegna ad accettare fin d’ora eventuali provvedimenti
disciplinari che gli organi sportivi competenti dovessero adottare a carico della stessa, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.
Articolo 4) DURATA
La società è a tempo indeterminato.
TITOLO II
Capitale, strumenti e finanziamento e partecipazione sociale
Articolo 5.1) CAPITALE SOCIALE
Il capitale sociale è fissato in Euro 10.000,00 (diecimila/00) diviso in quote ai sensi di legge.
Possono essere conferiti, a liberazione di quota sociale sottoscritta anche in sede di aumento del capitale sociale stesso, tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d’opera o di servizi a favore della società; la delibera di aumento di capitale deve stabilire le modalità del conferimento; in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.
Eventuali utili e avanzi sono destinati all’attività statutaria di cui al precedente articolo 3 oppure ad incremento del patrimonio.
È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, degli utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati in favore di soci, lavoratori, collaboratori, componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso qualsiasi ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
Articolo 5.2) VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE: AUMENTO
Il capitale sociale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) in forza di deliberazione dell’assemblea dei soci da adottarsi nelle maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.
In caso di decisione di aumento di capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute.
Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale deve essere esercitato dai soci entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dall’organo amministrativo a ciascun socio recante l’avviso di offerta in opzione delle nuove partecipazioni.
Chi esercita il diritto di opzione può altresì, previa richiesta e se non escluso dalla deliberazione di aumento, esercitare il diritto di prelazione sulla parte di aumento di capitale non optato dagli altri soci.
Laddove l’aumento di capitale non sia stato interamente sottoscritto, le quote inoptate potranno essere, se previste nella delibera di aumento, offerte a terzi dagli amministratori, nei tempi e nei modi indicati dalla delibera di aumento stessa.
È attribuita all’assemblea dei soci la facoltà di prevedere espressamente che l’aumento possa essere attuato anche mediante offerta di quota di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso da esercitarsi secondo le modalità previste dal presente statuto.
5.3) VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE: RIDUZIONE
Il capitale sociale potrà essere ridotto, nei casi e con le modalità di legge, mediante deliberazione dell’assemblea dei soci, da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dello statuto.
In caso di riduzione del capitale sociale, è espressamente esclusa ogni ipotesi di distribuzione o rimborso di fondi, riserve o avanzi di gestione ai soci.
Le quote di capitale relative alla riduzione dovranno essere destinate ai fondi di riserva.
Articolo 6) APPORTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI
6.1. I soci potranno eseguire di propria iniziativa o su richiesta dell’organo amministrativo, e in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.
6.2. I finanziamenti con diritto di restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, e si considerano improduttivi di interessi.
6.3 Per il rimborso dei finanziamenti dei soci, trova applicazione la disposizione dell’articolo 2467, cod. civ..
Articolo 7) PARTECIPAZIONI
7.1. Le partecipazioni sono determinate in misura proporzionale ai conferimenti e conferiscono a tutti i soci gli stessi diritti. Si applica l’articolo 2468 cod. civ..
Articolo 8) TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE
8.1 Le quote di partecipazione al capitale sociale sono intrasferibili per atto tra vivi.
8.2 Ai fini del divieto di cui al comma precedente, si precisa che per “trasferimento” si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente la piena proprietà o la nuda proprietà o l’usufrutto delle quote di partecipazione o di qualsiasi diritto sulle stesse, in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di dette partecipazioni o diritti.
8.3 Nel caso di morte di un socio, gli eredi del defunto avranno diritto di continuare nella società come soci, purché rappresentati da una persona scelta di comune accordo tra essi.
Articolo 9) RECESSO DEL SOCIO
9.1. Il socio può recedere in qualsiasi momento dalla società.
9.2. Si applica l’articolo 2473, cod. civ..
9.3. Il socio che intenda recedere dalla società deve darne comunicazione all’organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC.
9.4. Il diritto di recesso può essere esercitato solo per l’intera partecipazione.
Articolo 10) RIMBORSO DELLA PARTECIPAZIONE DEL SOCIO RECEDUTO - ESCLUSIONE
10.1. In deroga a quanto previsto dalla legge ordinaria, e in considerazione della legislazione speciale in materia di società sportive dilettantistiche e della particolare natura della società, priva di alcun fine di lucro, i soci che recedono dalla società non hanno diritto di ottenere alcun rimborso, né in relazione alla quota di partecipazione sottoscritta, né in relazione alle riserve del patrimonio sociale.
10.2. Verificandosi il caso di recesso di uno o più soci, il valore delle quote di partecipazione dagli stessi possedute dovrà essere destinato a una specifica riserva di capitale, della quale è espressamente esclusa la distribuibilità per tutta la durata della società.
10.3. In tal caso, dovendosi procedere all’annullamento delle quote dei recedenti, in mancanza di riserve disponibili andrà ridotto in misura corrispondente il Capitale Sociale. Qualora, per effetto di tale riduzione, il Capitale Sociale dovesse ridursi al di sotto del minimo legale, spetterà ai soci deliberare l’incremento del Capitale Sociale fino al minimo legale stesso ovvero lo scioglimento della società.
Articolo 11) ESCLUSIONE DEL SOCIO
11.1. Nel caso di gravi violazioni delle regole sociali e dei principi e valori fondativi della società il socio, ai sensi dell’articolo 2473-bis, cod. civ., può essere escluso con deliberazione motivata del consiglio direttivo, comunicata all’interessato a cura degli amministratori entro 30 giorni dalla pronuncia. L’interessato può presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all’assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. La deliberazione dell’assemblea deve contenere la specificazione dei motivi di esclusione addebitati al socio e deve essere notificata con lettera raccomandata A.R., a cura degli amministratori, al socio escluso. L’esclusione avrà effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, il socio escluso non proponga opposizione dinanzi al Tribunale competente.
11.2. L’esclusione deve risultare da decisione dell’assemblea presa a maggioranza assoluta, nel corso della quale si procederà in contraddittorio con il socio interessato, che dovrà essere formalmente convocato. In caso di assenza ingiustificata del socio interessato, regolarmente convocato, l’assemblea potrà ugualmente procedere a deliberare in merito alla esclusione.
11.3. Ferme restando le cause di esclusione previste dal codice civile, costituiscono giusta causa di scioglimento del rapporto sociale le seguenti specifiche circostanze:
- la distrazione da parte del socio di fondi della società per finalità personali;
- la condanna penale del socio che commette azioni disonorevoli entro e fuori dalla società;
- l’assoggettamento del socio a fallimento o altra procedura concorsuale;
- la dichiarazione di interdizione, inabilitazione o amministrazione di sostegno del socio;
- mancato conferimento da parte del socio di quanto da lui stesso deliberato come dovuto a titolo di versamento in conto capitale, futuro aumento di capitale, anche a copertura di eventuali perdite sociali;
- mancato rinnovo da parte del socio di una fideiussione bancaria, quando il finanziamento è considerato essenziale per lo svolgimento dell’attività economica;
- svolgimento da parte di un socio di attività concorrente con quella della società;
- pignoramento della quota del socio;
- sopravvenuta impossibilità di adempiere la prestazione d’opera o trasferire la proprietà del bene conferito in natura.
11.4. Non può concorrere alla formazione delle maggioranze il voto del socio oggetto della procedura di esclusione. Nel caso di 2 soli soci, l’esclusione dovrà essere pronunziata dal Tribunale su istanza di uno dei soci, ex articolo 2287, cod. civ..
TITOLO III
Decisioni dei soci
Articolo 12) ORGANI SOCIALI
12.1. Sono organi della società:
a) l’assemblea dei soci;
b) l’organo amministrativo;
c) l’organo di revisione e controllo.
12.2. L’assemblea dei soci è l’organo sovrano della società. L’assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità dei soci, e le sue deliberazioni regolarmente adottate vincolano tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti.
12.3. L’amministratore unico o il presidente del consiglio di amministrazione, ovvero i co-amministratori, sono i legali rappresentanti della società di fronte ai terzi e in giudizio.
12.4. Agli eventuali amministratori delegati spetta la rappresentanza della società entro i limiti delle rispettive deleghe.
Articolo 13) DIRITTO DI VOTO
13.1. Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita sociale, di esprimere il proprio voto in assemblea e di candidarsi alle cariche sociali senza discriminazione alcuna.
13.2. In caso di pegno della quota, il diritto di voto spetta comunque al socio debitore.
13.3. I soci votano in proporzione delle quote sottoscritte.
13.4. I soggetti aventi diritto di voto legittimati ad intervenire in assemblea possono farsi rappresentare, anche da un non socio, mediante delega scritta da conservare fra i documenti della società.
13.5. Ciascun delegato può rappresentare al massimo 3 soci deleganti.
13.6. I soggetti, a qualsiasi titolo tesserati, se non iscritti nel libro dei soci, non godono del diritto di voto.
14) DECISIONI DEI SOCI
14.1. I soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.
14.2. In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci:
- l’approvazione del bilancio;
- la nomina degli amministratori;
- la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- le modificazioni dell’atto costitutivo ai sensi dell’articolo 2480, cod. civ.;
- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nel precedente articolo 3) o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- la decisione di mettere in liquidazione la società nonché la trasformazione, fusione, scissione, cessione d’azienda o di un ramo d’azienda e scioglimento volontario;
- la decisione in ordine all’esclusione dei soci deliberata dal consiglio;
- l’adozione di regolamenti aziendali previsti dal presente statuto e qualsiasi altra competenza attribuita dal presente statuto.
14.3. Le decisioni dei soci possono essere adottate:
a) mediante deliberazione assembleare;
b) mediante consultazione scritta promossa da ciascuno degli amministratori e dai soci che rappresentano almeno 1/3 del capitale sociale, purché dai documenti sottoscritti dai soci risultino con chiarezza l’argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa, a tal fine gli amministratori devono inviare a ogni socio comunicazione scritta, a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax o e mail, contenente l’oggetto della decisione e l’invito a esprimere il proprio voto con uno dei mezzi di cui sopra da far pervenire presso la sede sociale entro un termine stabilito non inferiore a 8 (otto) giorni dal ricevimento della stessa.
14.4. La decisione si intende adottata qualora entro il termine di cui sopra consti il consenso scritto dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale; la documentazione da cui risulta il consenso dei soci deve essere conservata tra gli atti della società; ai fini del calcolo delle maggioranze, l’astensione del socio è valutata come voto negativo.
14.5. Le decisioni relative alla modificazione dell’atto costitutivo oppure al compimento di operazioni che comportino una sostanziale variazione dell’oggetto sociale o dei diritti dei soci debbono essere adottate in ogni caso con deliberazione assembleare.
14.6. È sempre necessario il rispetto del metodo collegiale qualora ne sia fatta richiesta da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno 1/3 del capitale sociale.
14.7. 14.8 Si applica l’articolo 2479-ter, cod. civ., per le decisioni dei soci non conformi al presente statuto.
Articolo 15) ASSEMBLEA DEI SOCI - CONVOCAZIONE
15.1. L’assemblea è convocata dall’amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione. In caso di impossibilità degli amministratori o di loro inattività, l’assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un solo socio. L’assemblea viene convocata ogni qual volta l’amministratore unico o il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
15.2. L’assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo purché nel territorio nazionale come riportato nell’avviso di convocazione.
15.3. L’assemblea viene convocata con avviso spedito o consegnato almeno 8 giorni prima di quello fissato per l’adunanza, con avviso trasmesso per posta elettronica certificata, fatto pervenire ai soci all’indirizzo risultante agli atti della società. È in ogni caso prevista la pubblicazione dell’avviso di convocazione sul sito istituzionale.
15.4. Nell’avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare nonché le modalità di accesso in caso di riunioni da remoto. Nell’avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l’assemblea risultasse legalmente costituita; la seconda convocazione non potrà avvenire nello stesso giorno della prima.
15.5. Anche in mancanza di formale convocazione, l’assemblea si intende regolarmente costituita quando a essa partecipa l’intero capitale sociale, e tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.
Articolo 16) PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA E VERBALE
16.1. L’assemblea è presieduta dall’amministratore unico ovvero, in caso di nomina del consiglio di amministrazione, dal suo presidente o, in caso di loro assenza, da altra persona eletta dall’assemblea stessa.
16.2. Il presidente nominerà un segretario, anche non socio.
16.3. Spetta al presidente dell’assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l’identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell’assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.
Articolo 17) INTERVENTO IN ASSEMBLEA E RAPPRESENTANZA
17.1. Hanno diritto di partecipare all’assemblea tutti i soci che, alla data dell’assemblea stessa, risultano iscritti nell’elenco dei soci presso il registro delle imprese.
17.2. È ammessa la possibilità per ciascun socio di farsi rappresentare, anche da un non socio, mediante conferimento di delega scritta ai sensi dell’articolo 13.4 e 13.5 del presente statuto.
17.3. La delega non può essere rilasciata in bianco e dovrà essere conservata dalla società.
Articolo 18) AUDIO/VIDEO ASSEMBLEE
18.1. È possibile tenere le riunioni dell’assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.
18.2. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze. È in ogni caso necessario che:
- risultino presenti nel medesimo luogo il presidente e il segretario della riunione;
- vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
- venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l’adunanza;
- sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all’ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati – a cura della società – nei quali gli intervenienti possono affluire. In presenza dei suddetti presupposti, l’assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
18.3. In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell’assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.
Articolo 19) CONSULTAZIONE SCRITTA/CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO
19.1. La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata adeguata informazione.
19.2. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, con il voto favorevole delle maggioranze previste al successivo articolo 20.
19.3. Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio ovvero nel termine indicato nel testo della decisione. La mancata approvazione da parte del socio, nel termine previsto per la conclusione del procedimento, sarà considerata voto contrario.
19.4. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.
Articolo 20) QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI
20.1. L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale e in seconda convocazione con la presenza di soci rappresentanti almeno un terzo del capitale sociale. Essa delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole dei soci rappresentanti la maggioranza assoluta del capitale sociale dei soci intervenuti.
20.2. L’Assemblea straordinaria, convocata per deliberare in ordine alle decisioni concernenti le modificazioni del presente statuto e per le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di una maggioranza dei soci rappresentanti almeno i 2/3 (dueterzi) del capitale sociale.
TITOLO IV
Articolo 21 - Amministrazione
Articolo 21.1) STRUTTURA DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO
21.1.1 La società è amministrata da un amministratore unico, socio o non socio, ovvero da un consiglio di amministrazione composto da 3 a un massimo di 7 membri, soci o non soci, il cui numero viene stabilito con decisione dei soci.
21.1.2 Agli amministratori spetta la rappresentanza della società.
21.1.3 All’atto della nomina viene altresì stabilita la durata degli amministratori, la quale può anche essere indeterminata.
21.1.4 Gli amministratori sono rieleggibili. La revoca e la sostituzione sono decise dai soci in conformità alla legge, che disciplina anche le altre ipotesi di cessazione e i relativi effetti.
21.1.5 La carica di presidente del consiglio d’amministrazione è incompatibile con qualsiasi altra carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.
21.1.6 Non possono essere nominati amministratori della società o, se nominati, decadono automaticamente dalla carica coloro che sono stati oggetto di provvedimenti disciplinari di radiazione da parte del Coni o delle federazioni sportive, discipline associate o enti di promozione sportiva cui la società delibererà di affiliarsi.
21.1.7 In caso di provvedimenti di sospensione temporanea da parte delle autorità sportive, l’amministratore colpito dal provvedimento cesserà dalla carica per il tempo corrispondente alla sospensione comminata dall’autorità sportiva.
21.1.8 Sono, altresì, ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie con il Coni, le federazioni, le discipline sportive associate o con altri organismi riconosciuti dal Coni.Si applica l’articolo 2475-ter, cod. civ., in materia di conflitto di interessi.
Articolo 21.2) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
21.2.1 Il consiglio, allorquando non vi abbiano provveduto i soci con propria decisione all’atto della nomina degli amministratori, elegge il presidente ed eventualmente un vicepresidente e il presidente onorario.
Il consiglio di amministrazione adotta le proprie decisioni mediante adunanza collegiale ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. Le riunioni possono altresì svolgersi da remoto, secondo le modalità di cui all’articolo 18 del presente statuto.
21.2.1 Il consiglio di amministrazione deve essere convocato presso la sede sociale o altrove, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società, a cura del presidente, del vicepresidente, e ogni volta che uno degli amministratori ne faccia richiesta per iscritto.
21.2.2 Le convocazioni del consiglio di amministrazione sono fatte con avviso spedito con qualunque mezzo idonea a garantire la prova che la ricezione è avvenuta almeno 7 giorni prima della riunione. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta usando qualunque mezzo di rapida comunicazione idoneo a garantire la prova che la ricezione è avvenuta almeno 24 ore prima della riunione.
In assenza di formale convocazione, l’adunanza si considera comunque valida se risulta la presenza di tutti i consiglieri.
21.2.3 Le adunanze sono presiedute dal presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente, ovvero dall’amministratore più anziano di età.
21.2.4 Il consiglio di amministrazione può nominare un segretario, scelto anche fra estranei, per un periodo da determinarsi di volta in volta. Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica; le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.
Articolo21.3) POTERI
21.3.1 L’amministratore unico, nel caso di sua nomina, e il consiglio di amministrazione sono investiti di tutti i poteri di ordinaria amministrazione e di disposizione, escluso soltanto quanto la legge riserva all’esclusiva competenza dei soci.
21.3.2 All’organo amministrativo spetta, in particolare, la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione.
21.3.3 È possibile attribuire deleghe all’interno dell’organo amministrativo. In particolare, l’organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio di esercizio e di quello sociale e ne cura il deposito nel registro delle Imprese.
21.3.4 Sugli amministratori gravano gli obblighi di cui agli articoli 14, D.Lgs. 36/2021 e 6.3, D.Lgs. 39/2021 per l’aggiornamento telematico dei dati societari in caso di modifiche sopravvenute, da comunicarsi entro il 31 gennaio dell’anno seguente.
Articolo 21.4) RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ
21.4.1 La rappresentanza legale della società spetta all’amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione, o a eventuali amministratori delegati.
21.4.2I componenti dell’organo amministrativo destinatari di provvedimenti disciplinari da parte degli organi della federazione italiana o ente di promozione sportiva a cui la società è affiliata dovrà astenersi dal partecipare alle deliberazioni aventi a oggetto questioni di natura sportiva assunte dagli organi sportivi federali.
Articolo 21.5) COMPENSO DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO
21.5.1 Agli amministratori, compatibilmente con quanto previsto dall’articolo 8, D.Lgs. 36/2021 può essere attribuita una indennità, oltre al rimborso spese sostenute per ragioni del loro ufficio, da determinarsi dai soci con decisione valida fino a modifica, o per il diverso tempo stabilito in sede di decisione stessa.
21.5.2 I soci possono inoltre assegnare all’organo amministrativo una indennità per la cessazione del rapporto.
Le indennità agli amministratori, che potranno essere costituiti, verificandosene le circostanze, anche da compensi per lavoro sportivo nell’ambito dilettantistico e/o per svolgimento di attività di collaborazione coordinata e continuativa di natura amministrativo-gestionale ai sensi delle vigenti normative, e dovranno essere assegnati rispetto all’impegno richiesto e, comunque, congrue in relazione ai ricavi conseguiti e alle finalità della Società.
TITOLO V
Organi di controllo
Articolo 22) ORGANO DI CONTROLLO
22.1. L’assemblea dei soci può nominare l’organo di controllo, sia esso monocratico o collegiale, con i requisiti di cui agli articoli 2397, comma 2, cod. civ. e 2399, cod. civ..Nel caso di nomina del collegio sindacale, quest’ultimo è composto da 3 sindaci effettivi e 2 supplenti.
22.2. Le riunioni possono altresì svolgersi da remoto, secondo le modalità di cui all’articolo 18 del presente statuto.
22.3. I sindaci vigilano e monitorano sull’osservanza delle disposizioni di legge e del presente statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sul rispetto dei modelli di cui al D.Lgs. 231/2001, se adottati, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo-amministrativo-contabile della società.
22.4. Si applica l’articolo 2477, cod. civ. per quanto non previsto dal presente articolo.
TITOLO VI
Libri sociali, scritture contabili e bilancio
Articolo 23) LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI
23.1. La società deve tenere i seguenti libri sociali:
- libro delle decisioni dei soci ai sensi dell’articolo 2478, comma 1, n. 2, cod. civ.:
- libro delle decisioni dell’organo di amministrazione;
- libro delle decisioni dell’organo di controllo;
- libro giornale;
- libro degli inventari.
Articolo 24) BILANCIO
24.1. L’esercizio sociale va dal 1 settembre al 31 agosto di ogni anno.
24.2. Alla fine di ciascun esercizio l’organo amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.
24.3. Il bilancio deve essere presentato ai soci, per l’approvazione, entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Quando la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto sociale, con le modalità di cui all’articolo 2364, cod. civ., l’assemblea potrà essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
24.4. L’organo amministrativo redige e, previa approvazione ad opera dell’assemblea, deposita il bilancio ai sensi dell’articolo 2478-bis, cod. civ..
Articolo 25) DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI
25.1. Come indicato nell’articolo 5.1 è del presente statuto è fatto divieto di distribuzione degli utili e avanzi di gestione ai sensi dell’articolo 148, comma 8, D.P.R. 917/1986.
24.1 Considerata l’assenza di scopo di lucro della Società, e il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili,
proventi o avanzi di gestione, gli utili netti, prelevata una somma non inferiore al cinque per cento (5%) da destinarsi a riserva legale, fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale, dovranno essere destinati a una riserva statutaria non distribuibile tra i soci neanche in caso di scioglimento della Società.
TITOLO VII
Liquidazione, trasformazione, fusione, scissione, cessione
Articolo 26) LIQUIDAZIONE, TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE, CESSIONE D’AZIENDA
26.1. La liquidazione della società avrà luogo nei casi e secondo le norme di legge.
26.2. Lo scioglimento, la liquidazione, la trasformazione, la fusione, la scissione, la cessione d’azienda o di un ramo d’azienda della società avrà luogo nei casi e secondo le norme di legge in materia di Srl, di cui al capo VIII, libro V, cod. civ.
26.3. L’assemblea, con le maggioranze previste per la modificazione dello statuto:
a) nomina uno o più liquidatori;
b) fissa le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
c) stabilisce i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
d) determina i poteri in conformità della legge, ivi compresi quelli inerenti alla cessione dell’azienda sociale o rami di essa, ovvero anche i singoli beni o diritti, o di blocchi di essi;
e) delibera gli atti necessari per la conservazione del valore dell’impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo;
f) fissa gli emolumenti del o dei liquidatori.
26.4. L’assemblea può sempre modificare, con le maggioranze e le modalità richieste per la modificazione dello statuto, le deliberazioni di cui al capoverso precedente.
26.5. In capo agli amministratori sono previsti gli obblighi di cui all’articolo 2485, cod. civ. e le facoltà ex
articolo 2486, cod. civ..
Articolo 27) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AI FINI SPORTIVI
27.1 In caso di scioglimento volontario della società o di perdita volontaria della qualifica di società sportiva dilettantistica il patrimonio residuo, è devoluto ad altre società e associazioni sportivo dilettantistiche con finalità analoghe, ovvero ad altri fini sportivi, salvo diversa destinazione di legge.
TITOLO VIII
Lavoratori e volontari
Articolo 28) LAVORATORI E VOLONTARI
28.1. I lavoratori sportivi nella società hanno diritto ad un trattamento economico e normativo ai sensi dell’articolo 25 e ss., D.Lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell’impresa.
28.2. Ai lavoratori subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 34 e 35, D.Lgs. 36/2021.
28.3. Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l’articolo 37, D.Lgs. 36/2021.
28.4. La società può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell’articolo 30, D.Lgs. 36/2021.
28.5. Ricorrendone i presupposti, l’attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell’articolo 409, comma 1, n. 3, cod. civ.. Per quest’ultima si applica l’eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all’articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015.
28.6. Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.
28.7. E’ prevista la possibilità di erogare rimborsi forfettari nei limii stabiliti dalle normative vigenti in materia.
28.8. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.
28.9. È previsto in ogni caso l’obbligo di assicurare per la responsabilità’ civile verso i terzi i volontari, in capo all’Ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
TITOLO IX
Disposizioni finali
Articolo 29 I Tesserati
29.1. I tesserati sono le persone fisiche che fanno parte degli Enti Sportivi o Federazioni a cui l’Associazione è affiliata e sono rappresentati da:
a) atleti;
b) dirigenti sociali e soci di società affiliate;
c) giudici/arbitri; d) dirigenti;
e) tecnici, istruttori;
f) altri tesserati alle Federazioni ed Enti a cui la Società è Affiliata;
29.2. La Società, con l’affiliazione alle Federazioni ed Enti Sportivi, deve garantire ai tesserati quanto loro necessario per l’esercizio dello sport praticati.
29.3. I tesserati alle Federazioni ed Enti Sportivi a cui l’Associazione è affiliata, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all’utilizzo delle strutture sociali e per lo svolgimento dell’attività sportiva, formativa, didattica e promozionale.
29.4. Il minore che abbia compiuto i 14 anni di eta' non puo' essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.
29.5. Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dal Titolo III
– Capo I – artt. 15 e 16 D.Lgs. 36/2021.
Articolo 30 - Clausola compromissoria
30.1 Le controversie in materia sportiva saranno rimesse al collegio arbitrale previsto dai regolamenti della federazione o dell’ente di promozione sportiva d’appartenenza. A tal fine troveranno applicazione le norme sulla clausola compromissoria e sul collegio arbitrale previste dai vigenti regolamenti della Federazione o ente di promozione sportiva di appartenenza.
Articolo 31 - Rinvio
31.1. Per quanto non è espressamente contemplato nei presenti patti sociali, valgono le disposizioni di legge applicabili in materia di società a responsabilità limitata.